Regolamento›Capo XVI
Art. 110
167 / 254Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze spedite in esenzione di francatura
In vigore dal 1 ott 1982
Il contrassegno di cui agli del codice postale consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo o nell'indicazione manoscritta della qualità del rispettivo mittente, seguita dalla sua firma.
Il bollo di contrassegno deve essere della forma prescritta dall'Amministrazione e custodito da impiegato responsabile del suo uso.
Il capo del servizio, sotto la sua responsabilità, può delegare la facoltà di apporre il contrassegno a mano ai suoi dipendenti, informandone l'ufficio postale di impostazione.
Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio sprovvisto di bollo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-110