Regolamento›Capo XIV
Art. 105
Difetto di integrità esterna: apertura dell'oggetto e redazione di apposito verbale
In vigore dal 1 ott 1982
Ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Amministrazione, il difetto della integrità esterna degli oggetti assicurati deve essere contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito verbale.
Valgono per la distribuzione degli oggetti assicurati le disposizioni del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-105