Regolamento›Capo XVI
Art. 109
Franchigia spettante al Presidente della Repubblica
In vigore dal 1 ott 1982
Al Presidente della Repubblica spetta la franchigia dalle tasse postali per tutte le corrispondenze, epistolari e non epistolari, a lui indirizzate o spedite in suo nome e per suo conto purchè debitamente contrassegnate.
Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero all'indirizzo del Presidente della Repubblica sono recapitate senza tasse.
La franchigia si applica, altresì, alle corrispondenze spedite dal Sommo Pontefice con il di lui contrassegno ed a quelle a lui dirette impostate nel territorio della Repubblica.
La franchigia si estende a tutti i servizi accessori.
Le corrispondenze in franchigia sono soggette agli stessi limiti di peso e dimensioni previsti per quelle scambiate tra privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-109