RegolamentoCapo XVI

Art. 111

Elenchi degli uffici ammessi all'esenzione

In vigore dal 28 ott 1982
In appositi elenchi, concordati con i Ministeri e gli organi interessati e pubblicati a cura dell'Amministrazione, sono indicati gli uffici che possono spedire corrispondenze ufficiali con il pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalità previsti dall' del codice postale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-111

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Elenchi degli uffici ammessi all'esenzione (Art. 111 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo