RegolamentoCapo XVI

Art. 115

Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso

In vigore dal 1 ott 1982
La corrispondenza spedita con il sistema di pagamento delle tasse postali previsto dall' del codice postale sotto forma non ammissibile, con contrassegno irregolare o contenente oggetti non ammessi ai sensi dell' è restituita al mittente dall'ufficio di impostazione. Quella che avesse avuto corso per errore è distribuita senza tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa. La corrispondenza spedita con regolare contrassegno da uffici ammessi al sistema di pagamento di cui al primo comma all'indirizzo di agenti diplomatici e consolari italiani all'estero, se non è regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-115

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Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso (Art. 115 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo