Regolamento›Capo XVI
Art. 115
Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso
In vigore dal 1 ott 1982
La corrispondenza spedita con il sistema di pagamento delle tasse postali previsto dall' del codice postale sotto forma non ammissibile, con contrassegno irregolare o contenente oggetti non ammessi ai sensi dell' è restituita al mittente dall'ufficio di impostazione.
Quella che avesse avuto corso per errore è distribuita senza tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa.
La corrispondenza spedita con regolare contrassegno da uffici ammessi al sistema di pagamento di cui al primo comma all'indirizzo di agenti diplomatici e consolari italiani all'estero, se non è regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-115