RegolamentoCapo XVI

Art. 118

Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza sospetta di contravvenzione alla esenzione

In vigore dal 1 ott 1982
Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario si rifiuti di aprire la corrispondenza, l'ufficio postale la trasmette, insieme ad apposito verbale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ne riferisce all'organo da cui dipende l'ufficio mittente, affinché faccia la ricognizione dell'invio e dia dell'esito di essa notizia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-118

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Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza sospetta di contravvenzione alla esenzione (Art. 118 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo