RegolamentoCapo XVII

Art. 122

Vigilanza e controllo dell'Amministrazione

In vigore dal 1 ott 1982
La ditta concessionaria è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di apposita autorizzazione hanno facoltà di accedere negli uffici del concessionario per controllare la regolarità della gestione. Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire i documenti ed i registri di servizio che è obbligato a tenere e fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad accertare la regolarità del servizio. Gli agenti dell'Amministrazione hanno anche facoltà di ritirare, rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio, non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni commesse dai concessionari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-122

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Vigilanza e controllo dell'Amministrazione (Art. 122 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo