Regolamento›Capo XVI
Art. 120
Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni o dai consolati italiani all'estero nel territorio della Repubblica sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove, però, pervengano per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato od ai sindaci nella loro qualità di ufficiali di Governo, e sono sottoposte al trattamento previsto dall', primo comma, del codice postale, se indirizzate ad altri uffici o a privati.
Il contrassegno di tali corrispondenze può essere fatto con bollo di qualsiasi forma, o a mano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-120