RegolamentoCapo XVII

Art. 125

Incameramento della cauzione e risarcimento del danno

In vigore dal 1 ott 1982
I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono adottati dal direttore provinciale delle poste competente per territorio. Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-125

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo