RegolamentoCapo XVII

Art. 130

Canone dovuto dalle agenzie e modalità di pagamento

In vigore dal 1 ott 1982
Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila, per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale; per il primo anno d'esercizio il canone viene commisurato al minimo di tremila espressi. Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora, però, l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi al mese, l'Amministrazione ha facoltà di consentire il pagamento del canone in dodicesimi anticipati. Il pagamento del canone viene effettuato mediante l'acquisto di speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il disposto del successivo , non è ammessa la restituzione del canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il canone si riferisce debbono essere restituite intatte all'Amministrazione. L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze, può consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del canone dell'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-130

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Canone dovuto dalle agenzie e modalità di pagamento (Art. 130 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo