RegolamentoCapo II

Art. 7

Trasmissione dell'avviso di ricevimento

In vigore dal 1 ott 1982
L'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce. Il mittente può richiedere che l'avviso sia trasmesso per telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso stesso, la tassa per il telegramma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-7

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