Regolamento›Titolo PRELIMINARE›Capo I
Art. 2
Organizzazione dei servizi
In vigore dal 1 ott 1982
L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potestà piena ed esclusiva di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in conformità delle modalità fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalità diverse da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e limitatamente al perdurare degli stessi.
La deroga alle modalità, indicata nel precedente comma, è stabilita di regola dal Ministro; può essere disposta dal direttore provinciale in caso di calamità o di scioperi a carattere locale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-2