Regolamento›Titolo PRELIMINARE›Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 ott 1982
Nel presente regolamento con le parole "codice postale" viene indicato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
Con il termine "Ministero" si intende il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali; con il termine "Azienda" si intende l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona.
Con la denominazione "uffici", senza altra specificazione, si intendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie ed i recapiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-1