Regolamento›Titolo PRELIMINARE›Capo I
Art. 3
Reclami
In vigore dal 1 ott 1982
I reclami concernenti gli oggetti raccomandati o assicurati, i pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i radiotelegrammi possono essere presentati a qualsiasi ufficio postale.
I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici di impostazione o di emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione.
I reclami e le relative risposte possono aver corso per telegrafo purchè i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-3