Regolamento›Capo III
Art. 10
Verifica di corrispondenze non epistolari
In vigore dal 1 ott 1982
Per gli oggetti dichiarati e affrancati come corrispondenze non epistolari, spediti sottofascia o in buste aperte o in involucri formati in, modo da poter essere facilmente aperti, non costituisce violazione del segreto epistolare la verifica del contenuto fatta allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal codice postale e dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-10