Regolamento›Capo III
Art. 15
Contestazione di violazioni
In vigore dal 1 ott 1982
La contestazione da parte dell'Amministrazione della violazione prevista dall' del codice postale è subordinata alla decisione dell'autorità giudiziaria sulla non inoltrabilità delle corrispondenze.
L'Amministrazione ha, invece, la potestà di contestare direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che, a causa della loro natura o del loro imballaggio, possano imbrattare o deteriorare altri oggetti postali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-15