RegolamentoCapo IV

Art. 20

Dichiarazione del terzo

In vigore dal 1 ott 1982
Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle somme affidati all'Amministrazione nonché sui titoli relativi ai servizi a danaro. Il titolare può farsi rappresentare da altro dipendente della Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato. La dichiarazione può essere resa dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.
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Dichiarazione del terzo (Art. 20 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo