RegolamentoTitolo I

Art. 23

Oggetti compresi nella denominazione di corrispondenze

In vigore dal 1 ott 1982
Nella denominazione di corrispondenze sono comprese le lettere, i biglietti postali, le cartoline postali di Stato e quelle dell'industria privata, le carte manoscritte, i biglietti di visita, le cartoline illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali, le stampe, i campioni di merci ed i pacchetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-23

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