Regolamento›Capo IV
Art. 21
Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e degli atti di rinuncia o di revoca
In vigore dal 1 ott 1982
I provvedimenti e le decisioni dell'autorità giudiziaria riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio di cui al precedente .
Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui sono state notificate, semprechè risultino da atto pubblico o da scrittura privata con firma autenticata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-21