Regolamento›Capo III
Art. 16
Invii contenenti materie esplosive o infiammabili
In vigore dal 1 ott 1982
Ai sensi dell' del codice postale non sono ammesse le corrispondenze chiuse o aperte, nonché i pacchi ed i colli che contengano materie esplosive, infiammabili o comunque tali da poter cagionare danno immediato alle persone e alle cose.
Gli uffici postali di partenza, di transito o di destinazione, qualora accertino o abbiano il fondato sospetto che un oggetto contenga o possa contenere le materie di cui al comma precedente, ne danno subito comunicazione ai competenti organi di polizia per le necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-16