Regolamento›Capo IV
Art. 17
Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari
In vigore dal 1 ott 1982
È ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia morto, o indirizzate a persone in stato di infermità mentale, quando non sia stato ancora nominato il tutore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-17