RegolamentoCapo IV

Art. 19

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 1 ott 1982
I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorità giudiziaria mediante telegramma, salva la necessità della successiva notifica del provvedimento.
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Provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Art. 19 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo