Regolamento›Capo IV
Art. 19
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
In vigore dal 1 ott 1982
I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorità giudiziaria mediante telegramma, salva la necessità della successiva notifica del provvedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-19