Art. 19 · Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
RegolamentoCapo IV

Art. 19

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Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 1 ott 1982
I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorità giudiziaria mediante telegramma, salva la necessità della successiva notifica del provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-19