Regolamento›Capo V
Art. 22
Liquidazione e riscossione delle soprattasse
In vigore dal 1 ott 1982
Le soprattasse comminate dalle leggi riguardanti i servizi postali e di telecomunicazioni sono liquidate e riscosse dagli impiegati ed agenti che ne siano incaricati secondo l'ordinamento dell'Amministrazione e dell'Azienda ed il relativo importo è acquisito alle entrate dell'Amministrazione o dell'Azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-22