Regolamento›Capo III
Art. 13
Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale
In vigore dal 1 ott 1982
Gli uffici postali di partenza, di transito e di destinazione, che dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonché del testo dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell' del codice postale, debbono togliere di corso le corrispondenze stesse e trasmetterle subito al pretore perché si pronunci sulla loro inoltrabilità.
Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la procedura deve essere seguita evitando qualsiasi colloquio esplicativo con il mittente.
Nel caso che il pretore si pronunci per la inoltrabilità delle corrispondenze e dei telegrammi, l'ufficio postale di origine o di transito li invia a destinazione, accompagnandoli con un verbale da cui consti la decisione favorevole dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-13