RegolamentoCapo III

Art. 12

Oggetti diretti ad omonimi

In vigore dal 1 ott 1982
Nel caso previsto dall' del codice postale, l'invito alle persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato. Delle operazioni di apertura deve essere redatto circostanziato verbale. Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza o il pacco gli appartiene. Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-12

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Oggetti diretti ad omonimi (Art. 12 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo