Regolamento›Capo IX
Art. 88
Campioni o pacchetti
In vigore dal 1 ott 1982
Sono considerati campioni i pacchetti, di peso non superiore a quello indicato nei provvedimenti tariffari, contenenti piccoli quantitativi di merci, aventi anche valore commerciale, esclusi denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Sono del pari considerati campioni i pacchetti di cui sopra contenenti incisioni foniche, ossia le registrazioni di prosa, poesia, musica, pubblicità, ecc., fatte su dischi, su nastro o su filo, purchè non contengano comunicazioni attuali e personali e non realizzino un linguaggio convenzionale.
I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere posti in sacchetti, scatole od altri involucri aperti o facilmente apribili, in modo che si possano agevolmente verificare, salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione;
b) non recare altre indicazioni oltre il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, il titolo dell'opera, l'autore, l'editore, il marchio di fabbrica, il numero d'ordine o di registrazione, i prezzi e le indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla quantità disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce e gli estremi della lettera di offerta o di conferma con la quale il mittente ha preannunziato la spedizione. È consentito, però, includervi una lettera di accompagnamento alle stesse condizioni previsto dal precedente per i pieghi di stampo. È altresì consentito includervi la fattura relativa alla merce spedita;
c) essere confezionati con le modalità volute dall'Amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, maioliche, oggetti acuminati o taglienti, liquidi, olio, grassi, polveri secche coloranti o non, api vive, oggetti di storia naturale, animali e piante, disseccati o conservati, campioni geologici e simili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-88