RegolamentoCapo X

Art. 90

Definizione della cartolina illustrata

In vigore dal 1 ott 1982
Si considera cartolina illustrata qualsiasi cartoncino spedito senza busta od altro involucro e che abbia da un lato l'indirizzo e dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure e simili. Non sono ammesse le cartoline illustrate di materia diversa dalla carta nonché quelle decorate con polveri vitree o con altre sostanze nocive. Esso non hanno corso. L'indicazione di stampato, od altra simile, impressa sul cartoncino non esclude il trattamento della cartolina illustrata quando ricorrano le suddette condizioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-90

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