RegolamentoCapo VIII

Art. 85

Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni

In vigore dal 1 ott 1982
Non sono ammesse al trattamento previsto dall', primo comma, del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti e le eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione. È ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno o più supplementi, o di più periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ogni esemplare, alla stessa francatura.
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Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni (Art. 85 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo