Regolamento›Capo VIII
Art. 85
128 / 254Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni
In vigore dal 1 ott 1982
Non sono ammesse al trattamento previsto dall', primo comma, del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti e le eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.
È ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno o più supplementi, o di più periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ogni esemplare, alla stessa francatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-85