RegolamentoCapo XI

Art. 94

Biglietti di visita e cartoncini augurali

In vigore dal 1 ott 1982
Il biglietto di visita oltre il nome, cognome e qualifica del mittente può recare le indicazioni consentite dall', n. 1) e frasi di convenevoli. I biglietti di visita debbono essere spediti in modo da poter essere verificati. Quando superano i limiti massimi di dimensioni o di peso per essi stabiliti sono tassati come lettere, i cartoncini augurali, con o senza illustrazioni, contenenti stampate o manoscritte, frasi di convenevoli, sono parificati ai biglietti di visita a tutti gli effetti postali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-94

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