Art. 21 · Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e degli atti di rinuncia o di revoca
RegolamentoCapo IV

Art. 21

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Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e degli atti di rinuncia o di revoca

In vigore dal 1 ott 1982
I provvedimenti e le decisioni dell'autorità giudiziaria riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio di cui al precedente . Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui sono state notificate, semprechè risultino da atto pubblico o da scrittura privata con firma autenticata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-21