Regolamento›Capo IV
Art. 20
70 / 254Dichiarazione del terzo
In vigore dal 1 ott 1982
Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle somme affidati all'Amministrazione nonché sui titoli relativi ai servizi a danaro.
Il titolare può farsi rappresentare da altro dipendente della Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato.
La dichiarazione può essere resa dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-20