Art. 20 · Dichiarazione del terzo
RegolamentoCapo IV

Art. 20

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Dichiarazione del terzo

In vigore dal 1 ott 1982
Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle somme affidati all'Amministrazione nonché sui titoli relativi ai servizi a danaro. Il titolare può farsi rappresentare da altro dipendente della Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato. La dichiarazione può essere resa dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-20