Regolamento›Capo XVII
Art. 135
Recapito corrispondenze da parte di banche, ditte ed enti e loro filiali
In vigore dal 1 ott 1982
La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze epistolari, nell'ambito del comune ove è ubicata la rispettiva sede, ha durata illimitata. Quando se ne faccia specifica richiesta, la concessione può essere estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze del concessionario esistenti nel territorio della provincia, ma sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse esercita la sua attività. In tal caso è sufficiente una sola domanda ed un solo deposito cauzionale.
Non è consentito di comprendere in unica domanda più di una banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico amministratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-135