RegolamentoCapo XVII

Art. 137

Modalità di affrancatura

In vigore dal 1 ott 1982
Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche previste dall'; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze con mezzi propri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-137

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Modalità di affrancatura (Art. 137 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo