Regolamento›Capo XVII
Art. 137
Modalità di affrancatura
In vigore dal 1 ott 1982
Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche previste dall'; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze con mezzi propri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-137