Regolamento›Capo XVII
Art. 138
Concessione del servizio di recapito degli espressi postali mediante licitazione privata o trattativa privata
In vigore dal 1 ott 1982
La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, di cui all', n. 3 del codice postale, è accordata previa licitazione privata tra ditte ritenute idonee.
Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione già avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione può essere accordata a trattativa privata a ditta ritenuta idonea per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'onori.
Quando in una città esista una ditta già concessionaria del servizio di recapito dei telegrammi o per l'accettazione ed il recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli espressi postali può essere assentita alla ditta medesima con trattativa privata.
L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a quella eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito degli espressi postali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-138