Regolamento›Capo XVII
Art. 141
Estensione all'esercizio di casellari di disposizioni relative al recapito di espressi
In vigore dal 1 ott 1982
Alle concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati sono applicabili le disposizioni sul recapito degli espressi in loco effettuato da agenzie private, contenute nel terzo comma dell' e nel primo comma dell'.
Nell'atto di concessione può essere determinata una zona entro la quale l'Amministrazione si obbliga a non dare altre analoghe concessioni.
Le limitazioni previste dal comma precedente e dal terzo comma dell' non si applicano alle concessioni richieste da coloro che esercitano il servizio dei casellari come accessorio dell'industria principale da essi gestita, quali le banche, le imprese di pubblicità, le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni e simili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-141