RegolamentoCapo XVII

Art. 136

Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito tra filiali della stessa ditta in comuni limitrofi

In vigore dal 1 ott 1982
Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo precedente il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un diritto, la cui misura è stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale. Il diritto è dovuto anche per le ricevute di ritorno, che non sostituiscano i libretti di consegna, e per le risposte dei destinatari. Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le corrispondenze scambiate, nell'ambito dello stesso comune, fra le diverse sedi od uffici della medesima ditta titolare della concessione. Ai concessionari indicati nel precedente è consentito il recapito, con mezzi propri, della corrispondenza diretta alle filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede in un comune confinante purchè sia corrisposto il diritto dovuto all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta corrispondenza diretta a terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-136

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