Regolamento›Capo XVII
Art. 145
Canone dovuto all'Amministrazione dal concessionario
In vigore dal 1 ott 1982
Per le caselle effettivamente noleggiate il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone nella misura del 50% della tariffa vigente per un'analoga casella gestita direttamente dall'Amministrazione stessa proporzionando alla tariffa mensile i canoni relativi ai noleggi per periodi di tempo diversi dal mese.
Il canone deve essere versato anche per quegli abbonati le cui corrispondenze rechino per indirizzo anziché il nome del destinatario la sola indicazione del numero della casella.
Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che terzi si facciano indirizzare occasionalmente presso banche od agenzie di viaggi e che, in attesa del ritiro, siano custodite a titolo gratuito nelle caselle aperte.
Nel capitolato d'oneri deve essere prevista la revoca della concessione per il caso in cui il concessionario non abbia effettuato il versamento del canone per due mesi consecutivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-145