Regolamento›Capo XVII
Art. 147
Condizioni per la concessione di impianti pneumatici privati
In vigore dal 1 ott 1982
La concessione a privati di impiantare comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali collegati alla rete di posta pneumatica dell'Amministrazione può essere assentita a condizione che il richiedente:
1) dichiari di sottostare a tutte le norme, condizioni e disposizioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;
2) provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle tubazioni, macchinari od accessori, costituenti il collegamento richiesto;
3) paghi all'Amministrazione il canone annuo anticipato nella misura ed alle condizioni da essa stabilite per la concessione oltre le spese per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici postali in dipendenza del collegamento pneumatico richiesto.
Le corrispondenze che debbono proseguire per la rete pneumatica dell'Amministrazione devono recare, oltre la francatura ordinaria, la prescritta tassa speciale.
La concessione è limitata all'uso del tubo pneumatico per il trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-147