RegolamentoCapo XVII

Art. 148

Facoltà dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti

In vigore dal 1 ott 1982
L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, nè sostenere alcuna spesa per l'allestimento e l'esercizio degli impianti meccanici per uso dei concessionari. Essa ha però la facoltà di esaminare preventivamente i progetti degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio degli impianti per quanto di sua competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-148

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Facoltà dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti (Art. 148 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo