Regolamento›Capo XVII
Art. 148
205 / 254Facoltà dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti
In vigore dal 1 ott 1982
L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, nè sostenere alcuna spesa per l'allestimento e l'esercizio degli impianti meccanici per uso dei concessionari.
Essa ha però la facoltà di esaminare preventivamente i progetti degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio degli impianti per quanto di sua competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-148