Art. 125 · Incameramento della cauzione e risarcimento del danno
RegolamentoCapo XVII

Art. 125

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Incameramento della cauzione e risarcimento del danno

In vigore dal 1 ott 1982
I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono adottati dal direttore provinciale delle poste competente per territorio. Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-125