Art. 120 · Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati
RegolamentoCapo XVI

Art. 120

177 / 254

Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni o dai consolati italiani all'estero nel territorio della Repubblica sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove, però, pervengano per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato od ai sindaci nella loro qualità di ufficiali di Governo, e sono sottoposte al trattamento previsto dall', primo comma, del codice postale, se indirizzate ad altri uffici o a privati. Il contrassegno di tali corrispondenze può essere fatto con bollo di qualsiasi forma, o a mano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-120