RegolamentoCapo XVI

Art. 119

Contrassegni adoperati da enti non aventi titolo all'esenzione

In vigore dal 1 ott 1982
Salvo le maggiori pene stabilite dalla legge, le sanzioni previste dall' del codice postale si applicano al mittente che, senza avervi titolo, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole di un contrassegno analogo a quello prescritto per le corrispondenze ammesse ad aver corso col sistema di pagamento delle tasse di cui all' del codice postale; il bollo di contrassegno viene sequestrato ed inviato all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-119

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