RegolamentoCapo XVI

Art. 114

Oggetti ammessi alla esenzione di francatura

In vigore dal 1 ott 1982
Alla spedizione col sistema di pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalità previsti dall' del codice postale sono ammesse le lettere, i cartoncini adoperati come cartoline contenenti corrispondenza, le carte manoscritte, le stampe ed i campioni o pacchetti. Tali corrispondenze sono soggette ai limiti di peso e di dimensione previste per quelle scambiate tra i privati, salvo quanto previsto nei commi successivi. Non sono ammessi gli oggetti materiali non cartacei e le provviste di libri, di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e simili, in quantità eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le provviste medesime siano frazionate in più pieghi diretti allo stesso destinatario. Sono però ammessi: a) i rotoli o tubi di latta contenenti disegni, carte geografiche, topografiche od altre; b) i corpi di reato, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia; c) le chiavi di cassa contenenti valori di Stato, i bolli di ufficio, i punzoni, i martelli forestali; d) le decorazioni o medaglie; e) i pieghi spediti dagli organi dei Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri contenenti somme od oggetti provenienti da successioni; f) i registri dello stato civile; g) i bollettini ed annuari pubblicati dalle amministrazioni centrali, gli atti del Governo ed i fogli periodici delle prefetture; h) i libri che le procure della Repubblica spediscono alle biblioteche governative o che queste e gli istituti di istruzione superiore o secondaria, autorizzati ad avvalersi del sistema di pagamento delle tasse postali previsto dall' del codice postale, si scambiano fra loro; i) i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di tesoreria; l) le monete metalliche; m) i pieghi contenenti corrispondenza indivisibile. Gli oggetti di cui al precedente comma debbono recare dalla parte dell'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere confezionati in modo da non potere recare danno alle altre corrispondenze. Essi debbono essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione postale. Ai campioni di liquidi o di materie grasse si applica la disposizione di cui alla lettera c) del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-114

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