Regolamento›Capo XVI
Art. 112
Enti ai quali l'Accademia dei Lincei può inviare corrispondenze in esenzione di francatura
In vigore dal 1 ott 1982
Ai sensi dell', lettera h), del codice postale, le tasse postali relative alle corrispondenze ufficiali dell'Accademia dei Lincei sono determinate secondo i criteri e le modalità previsti dall' del codice postale soltanto se le corrispondenze stesse sono indirizzate agli enti sotto indicati:
1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano;
2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia;
3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma;
4) Accademia della Crusca, Firenze;
5) Società nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli;
6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo;
7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-112