Art. 112 · Enti ai quali l'Accademia dei Lincei può inviare corrispondenze in esenzione di francatura
RegolamentoCapo XVI

Art. 112

169 / 254

Enti ai quali l'Accademia dei Lincei può inviare corrispondenze in esenzione di francatura

In vigore dal 1 ott 1982
Ai sensi dell', lettera h), del codice postale, le tasse postali relative alle corrispondenze ufficiali dell'Accademia dei Lincei sono determinate secondo i criteri e le modalità previsti dall' del codice postale soltanto se le corrispondenze stesse sono indirizzate agli enti sotto indicati: 1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano; 2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia; 3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma; 4) Accademia della Crusca, Firenze; 5) Società nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli; 6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo; 7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-112