Regolamento›Capo XV
Art. 107
Francatura delle corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica
In vigore dal 1 ott 1982
La tassa speciale per le corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola mediante francobolli speciali; è però consentito l'uso di francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici.
Le dette corrispondenze, che non rechino almeno la francatura uguale alla tassa speciale, hanno corso coi mezzi ordinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-107