RegolamentoCapo XIV

Art. 102

Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore

In vigore dal 1 ott 1982
Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore sono assicurate per le somme dichiarate dai mittenti, senza ricognizione di detti valori da parte degli uffici postali. La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana e scritta dal mittente al di sopra degli indirizzi, in lettere e cifre, senza cancellature, nè correzioni, anche se approvate. Per i titoli nominativi non può essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che siano pagabili al portatore, più la spesa che occorrerebbe per ottenerne la duplicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-102

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Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore (Art. 102 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo